Costituzione di parte civile delle donne che hanno subito discriminazioni sul posto di lavoro.          Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona

 

Cassazione penale n.16031 del 2009

Fatto.

A fronte dell’accusa di maltrattamenti, per avere , nella qualità di supervisore, ripetutamente maltrattato cinque operatrici di sala dipendenti presso un aeroporto italiano, il Gip applica ai sensi dell’art.444 c.p.p. nei confronti dell’imputato la pena richiesta dalle parti, condannandolo alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza delle costituite parti civili tra cui, oltre le parti offese, vi era anche la consigliera delle parità regionale, alla quale l’ordinamento riconosce la tutela alla promozione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sessuale tra uomini e donne nell’ambiente di lavoro.

 

Il codice delle pari opportunità

L’art. 15 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “il codice delle pari opportunità” ridefinisce, rispetto alla legge 125 del 1991, compiti e funzioni della Consigliera o Consigliere di parità, riproducendo quanto già stabilito dal decreto legislativo n. 196 del 2000.

Tra le diverse funzioni occorre sottolineare, oltre alla rilevazione di “situazioni di squilibrio” per la garanzia contro le discriminazioni, i compiti di promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’impiego di risorse comunitarie, nazionali e locali per raggiungere le finalità “…di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”…azioni positive dirette… a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro” (art.42 d. lgs. n. 198 del 2006).

 

La Cassazione.

E’ legittima la costituzione di parte civile “iure proprio” dell’organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore vittima del reato di violenza sessuale posto in essere sul luogo di lavoro.  Il delitto sopra richiamato lede l’integrità psico-fisica del lavoratore e provoca un grave turbamento che viola la personalità morale e la salute della vittima, compromettendo fortemente la sua stabilità psicologica ed il rapporto con la realtà lavorativa nonché la percezione del luogo. Per tali motivi deve ritenersi legittima la costituzione di parte civile “iure proprio” dell’organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore vittima del reato di violenza sessuale posto in essere sul luogo di lavoro, in quanto la condotta integrante tale reato “ è idonea a provocare un danno sia  alle persone offese che al sindacato, a causa della concomitante incidenza sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è vittima e, inoltre, perché tale condotta è in contrasto con il fine perseguito dal sindacato, costituito dalla tutela della condizione lavorativa e di vita degli iscritti sui luoghi di lavoro “ ( in tal senso si veda la recente  sentenza Cass. n.12738/2008).

Secondo i giudici della Cassazione, nella situazione sopra descritta si è in presenza di un vero e proprio danneggiato dal reato al quale è consentito azionare l’art.74 c.p.p. al fine del ristoro del danno patrimoniale iure proprio, nell’ambito del processo penale per la realizzazione di diritti e interessi che la legge  espressamente le riconosce e tutela.

Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona